LA CREMAZIONE

Tutti noi nel momento in cui accogliamo in casa un nuovo “familiare” siamo tenuti a rispettare alcune norme fondamentali sulla cura e il rispetto del nostro nuovo amico. E’ importante specificare che la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00). La Comunità Europea ha disciplinato quest’argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE 1069/2009 e 142/2011”. Per adempiere a tali obblighi, cioè l’ultimo viaggio delle spoglie dell’ animale, la legge sancisce due possibilità: la cremazione e la sepoltura.
La normativa definisce i nostri amici, “animali d’affezione” appartenenti alla CATEGORIA 1 del già noto regolamento comunitario. Questo è importante per avere la consapevolezza di come trattare il nostro animale una volta passato a “miglior vita”.
Il regolamento in questione non prevede alcuna norma particolare per il trasporto della salma presso il centro di cremazione, fatta eccezione per l’obbligo del certificato sanitario in caso di decesso per malattia o eutanasia, che deve essere redatto da un veterinario ed attestante la non contagiosità della malattia.
Esistono due tipi di cremazione: la collettiva e la singola. La prima, pur avendo un costo minore ha lo svantaggio di rendere impossibile il riconoscimento delle ceneri derivanti e quindi la conseguente non possibilità di restituirle al proprietario. La seconda invece permette un trattamento più decoroso all’animale, prevedendo la restituzione delle ceneri e la possibilità di assistere in una saletta intima e sobria, tramite una webcam, al momento della cremazione.
Le ceneri derivate da questo processo, sono definite dal regolamento stesso RESIDUI ma tale normativa non stabilisce alcuna procedura per lo smaltimento delle stesse. Ne risulta quindi che è lecito pensare di poter applicare le stesse norme vigenti per le cremazioni umane, che prevedono la DISPERSIONE o  la CONSERVAZIONE in urne apposite, dette “Urne Cinerarie” che possono avere forme e dimensioni diverse, purchè evitino un’involontaria dispersione e siano abbastanza capienti da poter contenere le ceneri.

LA SEPOLTURA

Oltre alla cremazione, come abbiamo già detto è possibile anche provvedere alla sepoltura della salma del nostro animale presso la propria abitazione o in strutture apposite, i c.d cimiteri per animali.
Per quanto riguarda la prima possibilità, è assolutamente obbligatorio che il proprietario del terreno si sia accertato che non ci siano falde acquifere onde evitare il pericolo d’inquinamento delle stesse.
Per la seconda ipotesi invece il REGOLAMENTO CE 1774/02 prevede l’inumazione in cimiteri per animali. A questo proposito è necessario il certificato veterinario che attesti l’assenza di malattie infettive.
Certificazione Regionale Distretto Veterinario SUD

Registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 della ditta Caccia Services Srl con codice autorizzazione ABP5021TRANS1

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